CARTELLA CLINICA DEL MEDICO LIBERO-PROFESSIONISTA / Normative / Conservazione

 

Per la conservazione dei dati raccolti il medico libero-professionista deve richiedere al paziente (o in caso di minore o incapace a chi esercita la potestà tutoria) l’autorizzazione scritta.
In caso contrario, il medico deve distruggere i dati raccolti oppure può consegnare al paziente la cartella redatta.

Per i dati clinici del paziente conservati previa autorizzazione scritta da parte del paziente (o in caso di minore o incapace di chi esercita la potestà tutoria) non v'è alcun limite temporale di conservazione, tuttavia in caso di eliminazione va data comunicazione all'interessato (articoli 7 e 16 del decreto legislativo 196/2003).

Attenzione alla distinzione, date le due funzioni ben differenti, tra -il consenso informato al trattamento dei dati sensibili- che è una forma autorizzativa da parte del diretto interessato (in proprio o per i terzi per i quali ha potestà tutoria) al trattamento dei dati sensibili e il -consenso informato ai trattamenti diagnostici terapeutici- che l'assenso all'atto medico specifico dopo una adeguata e dettagliata informazione da parte del sanitario.

In caso di conservazione di dati sensibili va redatto il documento programmatico per la sicurezza.

Per la legge 675/96 i dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell’interessato e previa autorizzazione del Garante (articolo 22 comma 1).
Il decreto legislativo 28 dicembre 2001 numero 467 prevede che basta solo l’autorizzazione del Garante e quindi si può fare a meno di quella dell’interessato “qualora il trattamento sia necessario per la salvaguardia della vita e della incolumità fisica dell’interessato o di un terzo nel caso in cui l’interessato non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere e di volere”.

 

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