CARTELLA CLINICA DEL MEDICO LIBERO-PROFESSIONISTA / Normative / Conservazione
Per la conservazione dei dati raccolti il medico libero-professionista
deve richiedere al paziente (o in caso di minore o incapace a chi esercita la
potestà tutoria) l’autorizzazione scritta.
In caso contrario, il medico deve distruggere i dati raccolti oppure può
consegnare al paziente la cartella redatta.
Per i dati clinici del paziente conservati previa autorizzazione scritta da parte del paziente (o in caso di minore o incapace di chi esercita la potestà tutoria) non v'è alcun limite temporale di conservazione, tuttavia in caso di eliminazione va data comunicazione all'interessato (articoli 7 e 16 del decreto legislativo 196/2003).
Attenzione alla distinzione, date le due funzioni ben differenti, tra -il consenso informato al trattamento dei dati sensibili- che è una forma autorizzativa da parte del diretto interessato (in proprio o per i terzi per i quali ha potestà tutoria) al trattamento dei dati sensibili e il -consenso informato ai trattamenti diagnostici terapeutici- che l'assenso all'atto medico specifico dopo una adeguata e dettagliata informazione da parte del sanitario.
In caso di conservazione di dati sensibili va redatto il documento programmatico per la sicurezza.
Per la legge 675/96 i dati sensibili possono essere
oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell’interessato e
previa autorizzazione del Garante (articolo
22 comma 1).
Il
decreto legislativo 28 dicembre 2001 numero 467 prevede che basta solo l’autorizzazione
del Garante e quindi si può fare a meno di quella dell’interessato
“qualora il trattamento sia necessario per la salvaguardia della vita
e della incolumità fisica dell’interessato o di un terzo nel caso
in cui l’interessato non può prestare il proprio consenso per impossibilità
fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere
e di volere”.